La Posizione della CGUE verso la Rimozione dei Dati Personali su Google

Il 13 maggio 2014 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (causa C-131/12) si pronuncia in merito al diritto all’oblio, durante la sentenza dello spagnolo Costeja Gonzalez contro Google Spain e Google Inc., affermando che da quel momento in poi sarebbe stato possibile richiedere direttamente ai motori di ricerca, come Google, la rimozione dei dati personali dai risultati di ricerca se questi non sono più pertinenti e quindi attuali. Infatti, come sostiene la CGUE, il cittadino ha il diritto di poter richiedere la rimozione da Google di tutte quelle informazione personali che ormai risultano “inadeguate, non pertinenti o non più pertinenti ovvero eccessive in rapporto alle finalità per le quali sono stati trattati e al tempo trascorso”. Allo stesso tempo Google “deve in tal caso procedere al debito esame della loro fondatezza e, eventualmente, porre fine al trattamento dei dati in questione”.

 

La CGUE ha inoltre precisato il ruolo di Google, che come motore di ricerca, svolge attività di trattamento dei dati, conforme alla direttiva 95/46/CE, art. 2. Al contrario, rispetto agli editori che hanno uno scopo prettamente di cronaca, Google è in grado di reperire molte più informazioni sull’utente. E’ in questo senso che la CGUE ha ritenuto che Google funge come “titolare del trattamento” e non come responsabile del trattamento e, per tale motivo, la richiesta di rimozione può essere fatta direttamente al motore di ricerca. La Corte di Giustizia dell’UE ritiene quindi che il motore di ricerca debba deindicizzare dai propri risultati di ricerca tutti quei link che rimandano alle pagine che sono state pubblicate da terzi e che contengono i dati personali dell’utente. Tale intervento avviene a tutela dell’immagine e dell’onore della persona che, al contrario senza la rimozione del dato personale, vengono totalmente lesi.

Da qui nasce la denominazione del diritto all’oblio, ovvero il diritto di poter essere dimenticati in merito alle vicende di cronaca, che rappresentano adesso un notevole danno per la reputazione e l’immagine, sia personale che lavorativa. Il diritto all’oblio, sarà all’interno del nuovo regolamento europeo per la protezione dei dati personali, che introduce il diritto alla cancellazione in virtù della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 13 maggio 2014. L’articolo 17 del GDPR sottoscrive che “l’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo”, salvo in alcuni casi particolari. Per quanto riguarda la sentenza Costeja, viene precisato che la persona può richiedere la rimozione dei link in cui compaiono i propri dati personali ai motori di ricerca, anche quando le notizie sono vere. La sentenza però afferma che le notizie possono essere rimosse solo nel caso in cui non sono più rilevanti, soprattutto per il pubblico interesse. Tuttavia l’articolo 29 del Working Party, in merito alla sentenza Costeja vuole tutelare la reputazione del singolo, proteggendo la sua privacy.